Revisione della legge edilizia cantonale: l’esenzione dall’obbligo di licenza edilizia

Revisione della legge edilizia cantonale: l’esenzione dall’obbligo di licenza edilizia
  • Data:
  • 06.10.2020

L’ampliamento dei casi di esenzione dall’obbligo di licenza edilizia è una delle novità della revisione totale della legge edilizia cantonale. In diversi dei casi esentati si richiede semplicemente un annuncio al Municipio, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, in modo che l’autorità possa essere informata degli interventi edilizi sul suo territorio. 

“L’annuncio - spiega il messaggio del Consiglio di Stato del 3 giugno scorso, che dovrà ora passare al vaglio del Gran Consiglio - consiste in un semplice scritto, con una breve descrizione dell’intervento; non è pubblicato e non dà luogo ad alcuna procedura né decisione dell’autorità”. 

Si tratta, per esempio, laddove non siano interessati nuclei o beni culturali protetti, della sostituzione di serramenti, della creazione di edifici non riscaldati sino a 10 mq di superficie o di pergole e superfici pavimentare sino a 15 mq. 

Inoltre, non vi è obbligo di licenza edilizia per i lavori di ordinaria manutenzione, che non modificano né l'aspetto esterno né la destinazione di edifici e impianti - dalla sostituzione del tetto e dei pavimenti alla tinteggiatura esterna - o per gli interventi all’interno degli edifici, senza cambiamento di destinazione, aumento della superficie utile lorda e senza influenza per la sicurezza antincendio. Nell’elenco, all’art. 6 del Regolamento, sono inclusi anche altri interventi minori ed è esplicitato per quali occorre l’annuncio al Municipio e per quali non è necessario.

L’obiettivo del legislatore è quello di alleggerire il carico di lavoro dell’autorità, sia comunale sia cantonale, per riservare più tempo e attenzione ai casi nei quali è necessaria la licenza edilizia. 

Se l’intento è condivisibile, occorre comunque evidenziare che l’esenzione comporterà l’esclusione della necessità di un progettista. Ciò significa non solo una potenziale riduzione del mercato degli incarichi professionali, ma più in generale, a livello di qualità del territorio, si corre il rischio che la somma di scelte individuali, non seguite o consigliate da un progettista, possano portare a un impatto complessivo di “imbarbarimento” del paesaggio. 

È invece apprezzabile, nell’ottica di una progettazione ed edificazione di qualità, che il nuovo regolamento preveda l’esclusione di alcune superfici dal computo della superficie utile lorda degli edifici. Tra queste vi è (sino a un massimo di 30 mq) la superficie dell’atrio principale degli edifici per abitazioni plurifamiliari. In questo modo si potrà evitare di realizzare anguste entrate comuni per risparmiare sulla superficie utile lorda.



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