Dimissioni

Sono membri appartenenti all’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Canton Ticino (OTIA), i titolari di un’autorizzazione permanente all’esercizio della professione di ingegnere e/o di architetto domiciliati nel Canton Ticino.

Le dimissioni dall'Ordine devono essere inoltrate per iscritto entro la fine dell'anno civile (fa stato la data del timbro postale), vengono accettate via e-mail unicamente se corredate da lettera con firma. La rassegna delle dimissioni oltre termine comporterà la presa in esame della stessa per l’anno successivo.
Secondo l'art. 23 cpv. 2 dello Statuto dell’OTIA le dimissioni nel corso dell'anno non esonerano il dimissionario dal pagamento del contributo totale per l'anno in corso, resta quindi inteso che tutti i contributi scoperti devono essere saldati.

La dimissione comporta l'annullamento dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

L'eventuale esercizio della professione successivamente alla data d'intimazione della dimissione comporta l'inoltro di una nuova domanda d'autorizzazione in tutta la sua completezza.

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