Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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(del 24 marzo 2004)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
– visto il messaggio 9 aprile 2002 n. 5233 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 10 marzo 2004 n. 5233 R della Commissione della legislazione,

Art. 1

Scopo

1.1 - 1 La presente legge ha per scopo di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.


1.2 - 2 Essa stabilisce in particolare le condizioni per essere ammessi ad esercitare tali professioni nel Cantone.

Art. 2

Autorizzazione

L’esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA).

Art. 3

Principio

1 Sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone che adempiono i requisiti stabiliti dalla presente legge e sono in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall’OTIA.


2 In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve possedere i requisiti stabiliti dalla presente legge e partecipare effettivamente alla gestione dell’attività societaria.


3 Per l’ammissione all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone rimangono riservati i diritti acquisiti riconosciuti dalle leggi speciali.


4 Le persone in possesso dell’autorizzazione vengono iscritte nell’Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA.

Art. 4

Requisiti per l’autorizzazione

1 L’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone viene rilasciata se il richiedente:
a) è in possesso dei requisiti professionali e
b) adempie le condizioni personali.

2Le formalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite dal regolamento.

3 Se, successivamente, il titolare non adempie più alle condizioni stabilite per il rilascio, l’autorizzazione viene revocata.

Art. 5

Requisiti professionali

1 Dispongono dei requisiti professionali le seguenti categorie di persone:
a) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente,
b) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente;
c) gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e architetti (REG A);
d) gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e architetti (REG B).

2 Dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio le persone abilitate in base ad un diritto acquisito.

Art. 6

Requisiti personali

Per ottenere l’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone il richiedente deve inoltre adempiere i seguenti requisiti personali:
a) avere l’esercizio dei diritti civili;
b) non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
c) godere di ottima reputazione;
d) non essere gravato da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;
e) non essere stato oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.

Art. 7

Ingegneri e architetti provenienti da fuori Cantone

1 Gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare la professione nel Cantone sottostanno analogamente alle disposizioni della presente legge.

2 Per coloro che provengono da Stati esteri l’esercizio delle professioni, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinato alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso di requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.

3 L’esame di tali requisiti e il rilascio della relativa autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone, in modo permanente o temporaneo, è di competenza dell’OTIA.

Art. 8

Autorizzazione e struttura dell’Albo

1 Le autorizzazioni all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono rilasciate secondo i titoli di studio ed il campo di attività.

2 Il regolamento definisce i tipi di autorizzazione e la struttura dell’Albo.

Art. 9

Tenuta dell’Albo

1 L’Albo è conservato dall’OTIA, che provvede:
a) alla sua tenuta a giorno;
b) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale di tutte le iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e rinunce;
c) alla pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale cantonale dell’elenco degli iscritti all’Albo con l’indicazione dei relativi livelli e gruppi professionali.

2 Per ogni ingegnere e architetto l’Albo riporta i seguenti dati:
a) il nome, il cognome, l’anno di nascita, il luogo di origine o la nazionalità;
b) la data del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione con l’indicazione del titolo di studio o del tipo di REG;
c) la forma giuridica nella quale l’attività è esercitata e, se del caso, la relativa ragione sociale;
d) il o gli indirizzi professionali.

Art. 10

Ordine

L’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) è una corporazione di diritto pubblico cantonale formata dai titolari, con domicilio in Ticino, dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone.

Art. 11

Compiti

L’OTIA promuove la dignità e il corretto esercizio della professione da parte dei suoi membri, ne tutela gli interessi, collabora con le Autorità pubbliche e veglia affinché le leggi, i regolamenti, le regole professionali e dell’arte e le regole deontologiche siano rispettate.

Art. 12

Responsabilità

L’OTIA risponde con il suo solo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri.

Art. 13

Organi

Gli organi dell’OTIA sono:
a) l’Assemblea dei titolari dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;
b) il Consiglio.

Art. 14

Assemblea

1 L’Assemblea è l’organo superiore dell’OTIA.

2 Essa è competente per:
a) adottare gli statuti e le regole deontologiche, da sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato;
b) nominare il Consiglio, il suo presidente, vicepresidente ed il segretario;
c) approvare i conti preventivi e consuntivi dell’OTIA ed il rapporto di gestione e fissare i contributi annui;
d) designare i membri della Commissione di vigilanza che devono essere proposti dall’OTIA, vegliando ad assicurare una equa rappresentanza dei gruppi professionali.

3 Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno.

Art. 15

Consiglio


1 Il Consiglio dell’Ordine è l’organo esecutivo dell’OTIA.

2 Esso è composto da un presidente, da un vicepresidente e da tre membri.

3 Il Consiglio svolge gli affari correnti e in particolare:
a) prepara gli oggetti da sottoporre all’Assemblea e ne esegue le decisioni;
b) rappresenta I’OTIA nei rapporti con le autorità e i terzi;
c) rilascia, modifica e revoca le autorizzazioni all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;
d) esercita il potere di sorveglianza sui membri non espressamente assegnato alla Commissione di vigilanza;
e) segnala alla Commissione di vigilanza, rispettivamente alle altre autorità competenti, le infrazioni alla presente legge;
f) designa un segretario, che può anche essere esterno all’OTIA.

Art. 16

Organizzazione

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento, l’OTIA si organizza autonomamente e attribuisce liberamente al proprio interno le competenze.

Capitolo IV

Obblighi professionali

Art. 17

1 Chi esercita le professioni di ingegnere o di architetto nel Cantone è tenuto:

a)  svolgere l’attività nel rispetto del diritto, delle regole deontologiche e professionali;
b)  osservare l’obbligo di discrezione e il segreto professionale e d’ufficio;
c)  definire correttamente ogni mandato assunto, servire gli interessi del mandante ed informarlo su ogni fatto rilevante per la sua corretta esecuzione nonché sugli onorari dovuti;
d)  adempiere al pagamento dei contributi all’AVS/AI/IPG, all’AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, nonché delle trattenute d’imposta alla fonte;
e)  rispettare le regole professionali per la fatturazione delle prestazioni;
f)  osservare i principi di collegialità e di divieto di concorrenza sleale, evitando in particolare ogni forma di pubblicità non conforme alla dignità della professione;
g)  non prestarsi a fare da prestanome;
h)  comunicare all’OTIA ogni modifica concernente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle professioni e le indicazioni contenute nell’Albo.

2 Egli è responsabile che i medesimi obblighi siano osservati, per quanto di loro pertinenza, anche dai suoi collaboratori.

Capitolo V

Vigilanza e potere disciplinare

Art. 18

Commissione di vigilanza

1 La vigilanza sull’applicazione della presente legge e il potere disciplinare su coloro che esercitano le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono esercitati da una Commissione di vigilanza (Commissione).

2 La Commissione è formata da due Magistrati o ex Magistrati, quali Presidente e Vicepresidente, e da 3 ulteriori membri, proposti dall’OTIA, nominati per un periodo di 4 anni dal Consiglio di Stato e rieleggibili.

3 Il regolamento stabilisce il finanziamento, le norme per il funzionamento e l’organizzazione della Commissione.

Art. 19

Procedimenti disciplinari

1 Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento sono punite dalla Commissione con le seguenti sanzioni:
a) l’ammonimento;
b)  la multa fino a fr. 20'000.—;
c)  la revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle professioni nel Cantone, cumulabile con la anzione di cui alla lett. b).

2 In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.—.

3 La revoca dell’autorizzazione viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e, se del caso, comunicata all’autorità competente del Cantone nel quale l’ingegnere o architetto ha il proprio domicilio professionale principale.

4 L’azione si prescrive in 5 anni dalla commissione dell’infrazione.

Art. 20

Punibilità


1 La sanzione è commisurata alla gravità dell’infrazione e al grado della colpa.

2 La sanzione è inflitta al titolare dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

Art. 21

Procedura


1 Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio o su segnalazione. All’autore della segnalazione viene comunicato l’avvio del procedimento, ma non è riconosciuta la qualità di parte.

2 Il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Alla Commissione è in particolare data la facoltà di ordinare la produzione di documenti e l’allestimento di perizie e di sentire testimoni.

3 Prima della decisione, all’interessato deve essere concessa la facoltà di esprimersi e di consultare gli atti.

4 Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.2

Art. 22

Obbligo di segnalazione e comunicazione degli atti

1 Le Autorità giudiziarie, i Municipi e gli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare alla Commissione tutte le infrazioni alla presente legge e al relativo regolamento di cui vengono a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni.

2 Essi sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutti gli atti da essa richiesti per svolgere i propri compiti.

Art. 23

Sospensione provvisionale


Prima della decisione, la Commissione può adottare tutte le misure provvisionali ritenute necessarie; in caso di infrazioni di particolare gravità e qualora sia dato un rischio di pregiudizi particolarmente gravi oppure siano esposti a pericolo interessi pubblici importanti, la Commissione può decretare in via provvisionale la sospensione dell’autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone.

Capitolo VI

Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 24

Abuso di qualifica


1 Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso di uno dei titoli di studio o iscrizioni al REG, oppure, senza esserlo, si qualifica come titolare dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone o come iscritto all’Albo, oppure ancora suscita altrimenti nei confronti di terzi l’impressione di possedere tali qualifiche, è punito con una multa fino a fr. 20'000.—.

2 In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.—.

 

 

 

 

 

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1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
2 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 33.

Art. 25 (3)

Rimedi giuridici


1 Contro le decisioni dell’OTIA rese in applicazione della presente legge è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

2 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 26 (4)

Commesse pubbliche


1 Le decisioni delle pubbliche amministrazioni in materia di assegnazione di mandati, prese in contrasto con la presente legge, possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

2 Sono legittimate a ricorrere i titolari di un interesse legittimo e l’OTIA.

Capitolo VII

Disposizioni esecutive, finali e transitorie

Art. 27

Norma transitoria


1 La presente legge è applicabile a tutti i procedimenti disciplinari avviati dopo la sua entrata in vigore.

2 Gli atti passibili di misure disciplinari, commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono giudicati in base al diritto più favorevole all’autore.

3 l procedimenti disciplinari pendenti sono decisi secondo la procedura e dall’Autorità istituita dal diritto previgente.

Art. 28

Abrogazione di norme

La Legge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 è abrogata.

Art. 29

Entrata in vigore


1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

 

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Pubblicata nel BU 2004, 231.

 

 

 

 

 

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3  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477 e 481.
4  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.
5  Entrata in vigore: 1° giugno 2004 - BU 2004, 236.

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