Esercizio della professione nel Canton Ticino

L'esercizio della professione di architetto e di ingegnere nel Canton Ticino è regolamentata dalla Legge sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (LEPIA) che impone il possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'Ordine OTIA.

Per esercitare negli altri Cantoni svizzeri occorre richiedere informazioni direttamente all'autorità competente del Cantone nel quale si intende esercitare.

Le persone giuridiche, le ditte individuali e le società di persone possono esercitare le attività disciplinate dalla LEPIA se al loro interno opera almeno una persona autorizzata che svolge effettivamente e in modo prevalente l’attività professionale e gestionale nell’azienda, essere titolare o membro dirigente e avere il diritto di firma iscritto a Registro di commercio.

Ogni membro di una comunità di lavoro, giusta l’art. 530 CO e segg., deve essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’OTIA nella misura in cui fornisce prestazioni professionali assoggettate alla presente Legge.

Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate tramite l'apposito formulario accessibile dall'area riservata, prima di accedervi è necessario creare un account.

Le richieste sono gestite dal sistema ed evase secondo l'ordine di arrivo.

 

Disposizioni importanti per il rilascio dell’autorizzazione

Una volta caricata tutta la documentazione online riceverà un messaggio automatico di conferma, se la richiesta è andata a buon fine.

La fattura corrispondente alle tasse amministrative dovute, sarà inviata in un secondo tempo.
Il pagamento della fattura è da intendere al ricevimento della stessa e, solo in seguito si procederà all’esame della pratica.

Non saranno comunicate ulteriori informazioni sul proseguimento della pratica fino al rilascio dell'autorizzazione OTIA; solo in caso di documentazione incompleta si provvederà a prendere contatto via email con il richiedente.
Una volta ottenuta l'autorizzazione OTIA il sistema provvederà a inviare un'email di conferma.

In caso di mancato pagamento o di documentazione incompleta la pratica resta sospesa per un massimo di 6 mesi (salvo delibere speciali rilasciate da OTIA), dopodiché la procedura decade e la richiesta dev’essere ripresentata per intero.

Non è previsto alcun rimborso della tassa amministrativa per la valutazione del dossier in caso di rifiuto dell’autorizzazione OTIA, di rinuncia di proseguimento della pratica da parte del richiedente oppure per pratiche non complete.

I documenti redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione redatta da un ente certificato conforme al testo originale.

Le autocertificazioni non vengono accettate come documenti sostitutivi degli allegati richiesti.

Il Consiglio si riserva il diritto di chiedere maggiori informazioni o documentazione nel caso lo ritenesse necessario.

Vademecum Regio Insubrica

Il Vademecum è un utile supporto per chi intende fornire prestazioni in Ticino. Lo scopo del documento è di comprendere l’iter procedurale e i riferimenti per districarsi tra le procedure per il rilascio dell’autorizzazione OTIA  nonché per il riconoscimento del proprio diploma.

Nel diagramma di flusso che segue sono riportati i vari processi per richiedere l’autorizzazione OTIA

Schema riassuntivo per l’ottenimento dell’autorizzazione OTIA

 

Per accedere ai vari link cliccare sullo schema riassuntivo.

Formulario richiesta autorizzazione

Il formulario di richiesta autorizzazione compilato, datato e firmato è da inviare, correlato di tutta la documentazione in un unico invio e in formato PDF, all’indirizzo email autorizzazioni@otia.swiss 

L’elenco della documentazione da produrre, in base alle diverse tipologie, si trova nello schema procedura.

 

NON SARANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE INCOMPLETE!

Tasse d’iscrizioni e contributi

 

Nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di architetto/ingegnere è richiesto il pagamento anticipato della tassa amministrativa.

Al ricevimento del dossier, il richiedente riceve un’email di conferma nel quale, oltre a comunicare eventuali documenti mancanti, è trasmessa la fattura corrispondente alle tasse amministrative dovute, come da tabella riportata.

 

Tassa amministrativa Permanenti Temporanee Rinnovi
Architetti ed ingegneri diplomati Scuola Universitaria (ETH, EPF, USI e Uni) e REG A 200.00 200.00 80.00
Architetti ed ingegneri diplomati Scuola Universitaria Professionale (SUP e STS) e REG B 200.00 200.00 80.00
Architetti con diploma conseguito al di fuori dal territorio elvetico 230.00 230.00 80.00
Architetti ed ingegneri con dichiarazione SEFRI (prestatori di servizi <=90 giorni) 230.00 230.00 80.00
Per aggiornamenti autorizzazioni e/o ulteriori mandati 80.00 80.00 -
Duplicati autorizzazioni 50.00 50.00 -

 

 

Non è previsto alcun rimborso della tassa amministrativa anticipata in caso di decisioni di rifiuto dell’autorizzazione da parte del Consiglio, di rinuncia di proseguimento della pratica da parte del candidato, oppure per pratiche non completate.

Nel caso in cui il candidato non riesca a colmare la lacuna relativa al diploma/esperienza con l’ottenimento dell’attestato REG, è concesso il rimborso prelevando una tassa amministrativa di fr. 50.00.

   

Tassa amministrativa Permanenti Temporanee Rinnovi
Tassa amministrativa annuale di mantenimento, per i possessori di permessi B, G, L (SOLO autorizzazioni temporanee), prelevata anticipatamente ed interamente con il rilascio dell’attestato (es.: autorizzazione temporanea rilasciata il 03.03.2017 con scadenza 07.10.2020, fr. 100.00 annui per un totale di fr. 400.00) Valido retroattivamente dal 01.01.2017, come da decisione assembleare del 23 maggio 2017. - 100.00 -
Contributo per appartenenza all'Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino - OTIA - (solo per domiciliati in Ticino) comprensivo del contributo CAT Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino. Decisione assembleare annuale. 250.00* - -
 

*Tassa junior (valida da settembre 2022)
Esenzione del contributo OTIA per i primi 3 anni (dalla data di diploma)
(vedi comunicato)

 

Il pagamento della fattura è da intendere al ricevimento della stessa.

A pagamento avvenuto la pratica sarà sottoposta al Consiglio dell'Ordine, a condizione che i documenti siano completi e conformi.

Coordinate per pagamenti (attendere la fattura da parte di OTIA)

OTIA - Ordine degli ingegneri e architetti del Canton Ticino
Via Lugano 23
6500 Bellinzona

CCP 65-2900-8
IBAN CH19 0900 0000 6500 2900 8

Dall'estero:
POFICHBE
SwissPost Postfinance
3030 Berna


Indicare nelle comunicazioni il nome completo del richiedente di autorizzazione.
Attenzione: spese a carico del richiedente.

Procedura di rinnovo

La procedura di rinnovo è relativa unicamente alle autorizzazioni temporanee.

Ogni singolo professionista è tenuto a verificare la scadenza della propria autorizzazione:

  • per i detentori di permessi di lunga durata B, G, L corrisponde alla validità del permesso
  • per i prestatori di servizio, limitatamente a 90 giorni per anno civile, la scadenza è sempre al 31.12 dell'anno in corso

Con la scadenza del permesso l’autorizzazione temporanea scade automaticamente, di conseguenza il nominativo non apparirà più all'Albo OTIA. 

La richiesta di rinnovo va presentata 1 mese prima della scadenza dell’autorizzazione in modo da evitare l’interruzione dell’attività lavorativa, in caso contrario sarà necessario ripresentare una nuova domanda in tutta la sua completezza.

Il rinnovo dell’autorizzazione OTIA è da effettuare online, tramite la propria area riservata, allegando la seguente documentazione:

  • Copia permesso di lavoro rinnovato debitamente firmato o dichiarazione/conferma di prestazione di servizio rilasciato da SEFRI* (per i prestatori di servizio);
  • Estratto casellario giudiziale aggiornato (validità 3 mesi);
  • Estratto fallimentare aggiornato (validità 3 mesi);
  • Iscrizione all’Albo straniero recente o iscrizione all'AIRE;
  • Documento d’identità valido
  • Copia contratto di lavoro (per indipendenti estratto Registro di commercio o iscrizione Agenzia AVS) o Dichiarazione di mandato del Committente (per i prestatori di servizio)

*I prestatori di servizi dell'UE/AELS che desiderano rinnovare la propria autorizzazione per svolgere in Canton Ticino la professione di ingegnere o architetto per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile, dovranno prima iniziare la procedura di rinnovo della dichiarazione per prestatori di servizi con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).
Solo in seguito sarà avviata la procedura di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della relativa professione.

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