N. 8 Decisione 30 novembre 2010 nei confronti dell’arch. E (inc. 2010/2)

  • Validità formale e sostanziale di una domanda di costruzione sottoscritta da un architetto iscritto all’Albo OTIA e da un suo collaboratore non abilitato a esercitare quella stessa professione nel Cantone.
  • Concetto di “prestanome”.

  • Data:
  • 01.12.2010

Riassunto dei fatti:

due domande di costruzione per realizzazioni da attuare nello stesso Comune sono state presentate, nella veste di progettisti, dall’arch. E, iscritto all’Albo OTIA nel gruppo professionale “architettura” e dalla signora X che si definisce “tecnico edile” e non è membro di OTIA. La denuncia che li riguarda, afferma che la vera progettista è la signora X, mentre l’arch. E fungerebbe da prestanome.

Diritto:

Il divieto per i membri dell’ordine di fungere da prestanome non solo è previsto dal vigente Codice deontologico (art. 11), ma compare anche fra gli obblighi professionali, elencati all’art. 17 LEPIA. Il divieto consiste nel non poter sottoscrivere progetti o documentazione relativa ai medesimi, rispettivamente domande di costruzione o altri atti, se l’ingegnere o l’architetto non ne è l’autore effettivo, segnatamente se firma in luogo di chi –per qualsiasi ragione- non abbia il diritto di farlo lui stesso, collaborando a creare una situazione non vera, ancorché apparentemente  corretta. E ciò per non vanificare il disposto fondamentale secondo cui i progetti, i documenti ad essi relativi e, in particolare, le domande di costruzione possono essere sottoscritti solo da chi è progettista effettivo (art. 4 cpv. 1 e 2 LEPIA) (consid. 6).

Riassunto delle conclusioni:

L’istruttoria non ha accertato la tesi dei denuncianti secondo cui l’arch. E avrebbe funto da prestanome in favore di X. In particolare risulta che X funga talvolta da collaboratrice dell’architetto nell’ambito della direzione lavori. Si pone pertanto il quesito della validità delle firme apposte sul formulario di domanda di costruzione e sugli atti allegati alla stessa. A tal proposito si è concluso: Ne consegue che apparentemente E e X potrebbero essere considerati coautori dei progetti; se, per contro, come affermano entrambi, progettista dev’essere considerato il solo arch. E, la firma di X non ha nessun effetto ai fini della correttezza e della completezza dei documenti; determinante è la presenza della firma dell’arch. E, in quanto regolarmente iscritto all’Albo OTIA nella categoria professionale corrispondente e progettista effettivo per entrambi gli edifici (consid. 7). 

Sanzione: nessuna.



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