N. 7 Decisione 30 novembre 2010 nei confronti dell’arch. D (Inc. 2010/1)

  • Natura penale della sanzione prevista dall’art. 24 cpv. 1 LEPIA

  • Data:
  • 30.11.2010

Riassunto dei fatti:

L’arch. D durante qualche anno ha esibito il titolo di membro OTIA, pur non figurando iscritto a quell’Albo. Dopo l’avvio della procedura da parte della commissione di vigilanza, ha chiesto e ottenuto l’ammissione all’Ordine.

Diritto:

La fattispecie in esame – a prescindere da ogni ulteriore considerazione- concerne il periodo in cui l’architetto non è stato temporaneamente iscritto all’albo dell’OTIA, pur esibendo tale iscrizione sulla carta da lettera del proprio studio. Essa corrisponde a quanto prevede l’art. 24 cpv. 1 LEPIA: “Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso dei titoli di studio o iscrizioni al REG, oppure, senza esserlo, si qualifica come titolare dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone o come iscritto all’Albo, oppure ancora suscita altrimenti nei confronti di terzi l’impressione di possedere tali qualifiche, è punito con una multa sino a fr. 20'000.-“.

Non può esservi dubbio sulla natura di questa norma che è di carattere penale, rappresentando una contravvenzione prevista dal diritto cantonale: in tal senso, potrebbe rientrare nell’ambito regolato dalla Legge cantonale di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (3.3.3.4). Sennonché la LEPIA, a differenza di quanto sottintende l’art. 2 dell’accennata procedura, non prevede l’autorità cui competa di decidere il provvedimento in esame: né un Dipartimento cantonale, né il Consiglio di Stato, né altri. E ciò diversamente da quanto fanno altre normative, come ad esempio la Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario, all’art. 19 cpv. 4 e cpv. 5 (11.1.4.1). Analoga situazione a quella della LEPIA si trova invece nella Legge cantonale sull’avvocatura (3.2.1.1) che contempla una disposizione penale –l’art. 46 cpv. 1 LAvv- intesa anche qui a colpire chi esercita la professione d’avvocato nel nostro Cantone senza adempiere i requisiti della LLCA (legge federale), ma che non indica l’autorità competente per la sua applicazione. Come per la LEPIA, non esistono pregresse decisioni formali su tale quesito, ancorché viga l’uso della trasmissione degli atti al Ministero pubblico, proprio a dipendenza della natura penale e non disciplinare della norma. Come possa essere colmata l’evidente lacuna della LEPIA, può tuttavia restare irrisolto, dal momento che in concreto devono valere anche altre considerazioni (consid. 4).



newsletter

Per chi non è registrato e desidera ricevere le newsletter di OTIA