N. 5 Decisione 8 aprile 2010 nei confronti degli ing. L e M (Inc. 2009/4)

  • Denuncia contro concorrenti in una commessa pubblica per presunti comportamenti contrari alla deontologia professionale.
  • Limiti d’intervento della Commissione di vigilanza in questioni di aggiudicazione di appalti pubblici.
  • Pretesa concorrenza sleale nell’ambito di una commessa pubblica.
  • Carico di spese al denunciante che adisce senza successo la Commissione di vigilanza?

  • Data:
  • 09.04.2010

Riassunto dei fatti:

Gli ingegneri L e M sono iscritti all’Albo OTIA nel gruppo professionale “ingegneria civile”. Hanno partecipato a un concorso a inviti indetto dal Cantone relativo a importanti lavori di ingegneria civile. Il mandato di progettazione è stato loro affidato. Uno studio d’ingegneria concorrente (che aveva presentato un’offerta a costi maggiori) ha impugnato l’esito del concorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento, l’esclusione dalla gara degli aggiudicatari, nonché l’assegnazione del mandato al miglior offerente sulla base di una nuova classifica. Il ricorso è stato respinto in base a considerazioni di merito relative ai criteri di aggiudicazione delle commesse pubbliche. Contro questa decisione lo Studio concorrente ha interposto ricorso al Tribunale federale che, a sua volta, ha respinto l’impugnazione. La denuncia rivolta alla Commissione di vigilanza concerne la contestata affermazione degli aggiudicatari secondo cui “il 40% delle prestazioni avrebbe potuto essere svolto da un apprendista”; da cui l’applicazione di una tariffa oraria inferiore.

Diritto:

Ciò che concerne la procedura di aggiudicazione di una commessa pubblica è di competenza -in sede ricorsuale- del Tribunale cantonale amministrativo (art 36 – 38 LCPubb). Ciò nonostante non può essere impedito a chi si ritiene leso di rivolgersi alla Commissione di vigilanza dell’OTIA: e ciò non tanto perché in concreto il denunciante –davanti ai giudici cantonali- non abbia sostenuto avvenute lesioni della LEPIA o del Codice deontologico, ma perché, su questi aspetti, la competenza della Commissione resta intatta semplicemente in base all’art. 18 LEPIA e quindi indipendentemente dall’interposizione di un ricorso all’autorità giudiziaria e a prescindere dall’esito di tale impugnazione. In particolare, alla Commissione di vigilanza può sempre essere segnalato che, nell’ambito della presentazione e della procedura di un concorso pubblico, un membro dell’OTIA ha tenuto un comportamento contrario ai principi della LEPIA o del Codice deontologico, base sulla quale potrebbe incorrere in una sanzione fra quelle previste dall’art. 19 LEPIA. E’ tuttavia facile presagire che una decisione dell’ente aggiudicante, confermata in sede giudiziaria e quindi cresciuta in giudicato, difficilmente potrà comportare per il professionista aggiudicatario una sanzione in sede disciplinare. Un simile esito, a un esame non approfondito, potrebbe essere considerato persino non auspicabile, collocandosi –almeno d’acchito- al limite della sicurezza del diritto che ci si attende dalle autorità in generale. Se ne può pertanto concludere che una segnalazione a questa Commissione in una fattispecie come quella concreta potrebbe avere riscontro positivo in casi particolarmente gravi e di contravvenzione palese a norme deontologiche previste dalla LEPIA o dal codice professionale (consid. 7).

Inoltre, giacché le procedure relative alle commesse pubbliche sono di regola di una certa complessità, segnatamente lo sono i meccanismi di giudizio e di aggiudicazione, i rimproveri che il denunciante -di volta in volta- presenta a questa Commissione devono essere puntuali nel loro contenuto e, se possibile, devono fondarsi su elementi oggettivi di facile verifica: non è infatti sostenibile che si proceda d’ufficio a un esame della fattispecie a 360°, a causa della genericità della denuncia o dell’approssimazione dei rimproveri o della mancata indicazione di mezzi atti a comprovare o a rendere verosimile la pretesa contravvenzione. In particolare, la semplice trasmissione dell’incarto per una valutazione di natura deontologica non può essere presa in considerazione, proprio per quella mancanza di motivazione puntuale che dovrebbe mettere la Commissione in grado di individuare con certezza una lesione di determinate regole (consid. 8).

Conclusioni:

Cresciuta in giudicato la risoluzione del Dipartimento cantonale competente, la decisione della Commissione di vigilanza può riguardare soltanto gli aspetti della correttezza professionale. L’argomento proposto con la segnalazione, relativamente all’impiego di apprendisti nei lavori oggetto della commessa pubblica si ritrova già –in termini analoghi- nella procedura svoltasi davanti al Tribunale amministrativo. Comunque si tratta di una questione di merito, ossia concernente il giudizio spettante all’autorità aggiudicante, ciò che esula dalle competenze dell’autorità di vigilanza. In quest’ottica la questione non appare attenere né all’art. 17 LEPIA, né al vigente Codice deontologico (1991).

Si volesse poi ipotizzare che i denunciati abbiano leso il divieto di concorrenza sleale nei confronti degli altri concorrenti (art. 17 cpv. 1 lett. f  LEPIA), ancora una volta non vi sarebbe luogo per un intervento di questa Commissione, dal momento che quella fattispecie particolare dev’essere presa in considerazione dalle autorità che giudicano sull’applicazione della LCPubb (consid. 9).

Sanzione: nessuna.

Spese:

Dal momento che non v’è motivo per intervenire nei confronti degli ingegneri denunciati, si pone il problema dell’eventuale carico delle spese e di una tassa di giustizia al denunciante (art. 28 LPamm e art. 21 cov. 2 LEPIA).

Sennonché, mentre il membro di OTIA che viene sanzionato è altresì astretto –di regola- al pagamento delle spese e di una tassa di giustizia, non appare opportuno caricare oneri procedurali al denunciante che adisce senza successo questa Commissione. Al proposito va ricordato che la citata norma processuale non impone il carico di spese, ma –semplicemente- ne offre al giudice la facoltà (art. 28 cpv. 1 LPamm); inoltre, non va dimenticato che il denunciante non è parte del procedimento (art. 21 cpv. 1 LEPIA) che peraltro può essere aperto anche d’ufficio (art. 21 cpv. 1 LEPIA); infine, dev’essere evitato che il possibile carico di spese a denuncianti possa dissuaderli dalla segnalazione di irregolarità a carico di membri dell’ordine (consid. 10).

Intimazione della decisione:

E’ previsto dal Regolamento di questa Commissione di vigilanza del 24 giugno 2009 che di ogni decisione viene intimato un esemplare alla persona interessata e un esemplare al Consiglio dell’OTIA, mentre le persone o le autorità segnalanti (art. 22 LEPIA) vengono informate esclusivamente sulla chiusura del procedimento e su un’eventuale decisione disciplinare, senza indicarne la natura (art. 9). Nel caso concreto, si ritiene tuttavia di dover eccezionalmente intimare un esemplare della decisione anche al denunciante dal momento che egli ha un interesse personale e professionale particolare nella vertenza, non solo in quanto membro dell’ordine, ma soprattutto come diretto concorrente nella stessa procedura pubblica nella quale si considera ingiustamente soccombente. Ciò non comporta che egli diventi parte della procedura, né che possa di conseguenza impugnare la presente decisione (consid. 11).



newsletter

Per chi non è registrato e desidera ricevere le newsletter di OTIA