N. 4 Decisione 8 aprile 2010 a carico dell’arch. C. (Inc. 2009/7)

  • Segnalazione della fattispecie alla Commissione di vigilanza da parte del Consiglio di Stato.
  • Divieto di fungere da prestanome.
  • Autorizzazione temporanea a esercitare la professione di architetto nel Cantone.
  • Rilevanza del ruolo di direttore dei lavori ai fini della domanda di costruzione ?
  • Conflitto d’interessi nella persona dell’architetto che al contempo è sindaco del Comune in cui deve sorgere l’immobile oggetto della domanda di costruzione ?

  • Data:
  • 08.04.2010

Riassunto dei fatti:

L’arch. C è iscritto all’Albo OTIA nel gruppo professionale “architettura”. Egli è inoltre sindaco del Comune in cui si trova il fondo sul quale intende costruire una casa d’abitazione l’arch. N, con indirizzo professionale e privato non nel Ticino, ma in un Cantone confederato. La relativa domanda di costruzione è stata sottoscritta da N come proprietario del fondo, nonché da N e da C come progettisti. Gli stessi nomi figurano sui piani prodotti all’autorità comunale.    

Segnalazione:

Motivando l’annullamento su ricorso della licenza edilizia, il Consiglio di Stato, inviando un esemplare della sua decisione a questa commissione, ha tra l’altro osservato: In via preliminare, dall’esame della documentazione agli atti, risulta che il progettista è l’arch. N …. Lo stesso non è iscritto all’Albo OTIA. I piani inoltrati all’autorità cantonale risultano firmati, oltre che dall’arch. N, anche dall’arch. C. …. il fatto potrebbe violare quanto prescritto dall’art. 17 lett. g della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (LEPIA). La valutazione di tale fattispecie è però di spettanza dell’Autorità di vigilanza, ovvero la Commissione di vigilanza dell’applicazione della LEPIA (art. 18 e 22 LEPIA) alla quale i presenti atti verranno trasmessi per eventuali incombenti.                  

Diritto:

Oltre che dal proprietario del fondo, le domande di costruzione non possono essere presentate (firmate) da qualsiasi membro dell’OTIA, ma esclusivamente da chi ne è il progettista effettivo che ne firmerà anche i necessari documenti annessi (art. 4 cpv. 1 e 2 LE), in particolare i progetti. Fra gli obblighi professionali dei membri di OTIA vi è il divieto di fare da prestanome (art. 17 cpv. 1 lett. g LEPIA e art. 11 del Codice professionale) ossia di sottoscrivere progetti o documentazione annessa ai medesimi, rispettivamente domande di costruzione o altri atti, se non ne sono gli autori effettivi, segnatamente in luogo di chi -per qualsiasi ragione- non possa apporvi il suo nome e comunque creando una situazione apparentemente corretta, ma sostanzialmente non vera.(consid. 4).

Riassunto delle conclusioni:

l’arch. C ha ammesso di avere solamente collaborato in modo trasparente con un amico e collega architetto diplomato … mio conoscente da lungo tempo. Afferma di aver apposto la sua firma sulla domanda di costruzione perché il Comune non aveva accettato la sola firma dell’arch. N, dal momento che questi non era iscritto all’Albo OTIA. Spiega che sono esistiti anche motivi contingenti per agire in quel modo: problemi finanziari che hanno fatto sorgere la necessità di procedere in tempi brevi e motivi professionali dal momento che gli era stata affidata la direzione lavori per il cantiere in rassegna. Osservato come l’architetto non pretendesse di essere autore o coautore dei progetti, la Commissione non ha dovuto che prendere atto della tesi del professionista che rappresenta perfettamente il suo ruolo di prestanome, non potendo tener conto di alcune giustificazioni di poca rilevanza come il suo ruolo di futuro direttore dei lavori, oppure il fatto che l’architetto confederato fosse persona professionalmente qualificata per poter presentare il progetto all’autorità.

L’arch. C sapeva perfettamente come stavano le cose e ciò nonostante ha contribuito a creare una situazione apparente diversa dalla realtà.

Inoltre è stato rilevato:

Ma l’atteggiamento dell’arch. C si giustifica ancora meno, ricordando come l’art. 3 del Regolamento di applicazione Lepia preveda che l’autorizzazione da parte dell’OTIA “può essere rilasciata a titolo permanente (durata indeterminata) o temporaneo (per singoli progetti) (art. 7 cpv. 3 Lepia)”. Pertanto la domanda che si pone l’arch. C, a proposito dell’iscrizione all’ordine di professionisti che non svolgono regolarmente la loro attività nel nostro Cantone, non tiene conto della concreta possibilità –offerta dalla legge- di disporre di un’autorizzazione temporanea; nel caso in esame, tale facoltà avrebbe reso efficace la sola firma del progettista N, apposta sulla domanda di costruzione.

Infine, l’argomento evocato dall’arch. C secondo cui egli avrebbe poi funto da direttore dei lavori riguardo alla costruzione N, non è di nessuna rilevanza, dal momento che quell’attività sì dipende dalla progettazione (determinante ai fini della domanda di costruzione secondo l’art. 4 LE), ma non ne fa parte, attenendo alla successiva fase esecutiva dell’edificazione. 

Quanto alla carica di sindaco rivestita dall’arch. C, si osserva anzitutto che egli si è regolarmente astenuto nell’ambito del Municipio in merito alla trattazione della domanda di costruzione N. In tal modo la decisione ha potuto concludere: Non appare che l’arch. C abbia compiuto irregolarità nel suo ruolo di pubblica autorità, ossia come sindaco ecc. D’altra parte questo aspetto della fattispecie non sarebbe in ogni modo di competenza della scrivente commissione. Non va tuttavia sottaciuta l’impressione negativa che fa sorgere la circostanza secondo cui proprio il sindaco abbia funto da prestanome in una pratica di licenza edilizia relativa al territorio del medesimo Comune (consid. 6).  

Sanzione: multa di fr. 500.-

Nel caso concreto il comportamento dell’arch. C non dev’essere sottovalutato. Egli infatti, è persona di esperienza nella professione, dimostra di conoscere il proprio ruolo, nonché il modo in cui l’iter delle licenze di costruzione debba correttamente svolgersi: a ciò si aggiunga che, come membro dell’esecutivo comunale di X e come sindaco, deve verosimilmente spesso esaminare incarti di questa stessa natura e prendere le decisioni che s’impongono . Egli pertanto –e in parte lo ammette- era ben consapevole di compiere una scorrettezza, apponendo la sua firma sui piani del progetto di N: formalmente egli se ne è così dichiarato progettista e l’ha confermato con la firma sulla domanda di costruzione. Siccome la sua colpa è di una certa gravità, s’impone una sanzione nei suoi confronti che non può essere quella del solo ammonimento, ancorché il presente intervento disciplinare sia il primo preso nei suoi confronti. All’arch. C viene pertanto inflitta una multa che si reputa di quantificare in fr. 500.-  (consid. 8).



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