N. 3 Decisione 15 gennaio 2010 a carico dell’arch. B (Inc. 2009/2)

  • Infrazione del dovere di fedeltà e di diligenza nei confronti del committente.

  • Data:
  • 15.01.2010

Riassunto dei fatti:

L’arch. B è iscritto all’Albo OTIA nel gruppo professionale “architettura”. Terminata l’edificazione della casa d’abitazione del committente, si sono verificate infiltrazioni d’acqua nell’edificio che questi ha attribuito a difetti dell’opera. Di conseguenza ha segnalato lo stato dei fatti alla Compagnia d’assicurazioni, indicata dall’architetto nel contratto come sua assicuratrice per la responsabilità civile professionale, segnatamente per una copertura massima di fr. 1'000'000.-. Sennonché la compagnia d’assicurazioni ha informato  il committente/proprietario della costruzione di non essere titolare di un contratto d’assicurazione con l’arch. B. Interpellata dalla Commissione di vigilanza, la stessa assicuratrice ha escluso di aver mai amministrato contratti di assicurazione professionale in favore dello stesso architetto. Richiesto di formulare osservazioni al proposito, l’arch. B ha prodotto copia di una polizza d’assicurazioni presso un’altra compagnia, valida a partire dal 9 settembre 2009, ossia da una data successiva sia alla conclusione del contratto d’architetto in questione, sia alle infiltrazioni d’acqua, segnalate dal committente già nel febbraio 2009. La seconda assicuratrice ha indicato trattarsi di una nuova polizza, precisando che l’arch. B era suo assicurato solo dalla data d’inizio di quel rapporto assicurativo.

Diritto e conclusioni: 

Rientra invece nelle competenze della Commissione di vigilanza il comportamento tenuto dall’arch. B in quanto abbia fornito al cliente una falsa indicazione in merito all’esistenza di una copertura assicurativa a tutela delle sue prestazioni professionali. Anzitutto, non è contestato che al momento della stipula del contratto, l’architetto non era assicurato presso la Mobiliare Svizzera, come invece indicato nell’atto. In secondo luogo, l’architetto non ha affatto sostenuto di essere coperto da un’altra compagnia d’assicurazione, mentre si avvale della circostanza di avere da poco contratto un rapporto assicurativo con la Vaudoise. Inoltre, non risulta nemmeno che egli fosse assicurato al momento in cui il committente ha inteso coinvolgere l’assicurazione professionale dell’architetto a dipendenza delle già ricordate, pretese infiltrazioni d’acqua nell’immobile progettato da B, al momento cioè in cui il rischio assicurato si è prodotto, nel mese di febbraio 2009.

Costituisce un principio fondamentale del diritto delle assicurazioni private che il rischio contemplato nel contratto deve riferirsi ad avvenimenti futuri. In altre parole, al momento della conclusione di un contratto assicurativo, il rischio non deve ancora essersi realizzato (Bruhlhart V., Droit des assurances privées, Berna 2008, pag. 189). D’altra parte, ogni contratto esplica i suoi effetti solo a partire dal suo perfezionamento (Bruhlhart, op. cit., pag. 196). La polizza della “Vaudoise” prodotta dall’architetto, oltre a indicare l’entrata in vigore il 9 settembre 2009, prevede che la copertura valga per “le pretese avanzate nel corso della durata del contratto e annunciate al più tardi entro 60 mesi dalla fine del contratto” (polizza, pag. 9); ciò che esclude ogni eventuale retroattività dell’assicurazione. In concreto, prima facie, sembra pertanto doversi escludere che la nuova polizza possa essere messa in una relazione qualsiasi con l’evento dannoso, segnalato dal committente nel febbraio 2009.

Molto verosimilmente escluso che l’arch. B possa invocare la conclusione del nuovo contratto assicurativo come sanatoria rispetto ai suoi rapporti con il committente, consegue da tutto quanto fin qui esposto che il rimprovero fondamentale che dev’essere mosso a carico del professionista è –al di là di ogni considerazione sull’obbligo dell’architetto di essere assicurato professionalmente- quello di aver indicato nel contratto un fatto accertato come non vero. La menzione di una propria fittizia copertura assicurativa, con l’aggiunta della precisazione sulla somma limite di fr. 1'000'000.-, appare come una tutela illusoria degli interessi del committente che contrasta in modo disdicevole con la correttezza che ci si attende da un professionista serio. Diverse sono le norme deontologiche –contemplate nel Codice professionale dell’OTIA- che possono entrare in considerazione cui l’arch. B è contravvenuto: così l’art. 1 cpv. 2 (“La professione dev’essere esercitata con dignità e lealtà”), l’art. 3 cpv. 2 (“Essi [gli ingegneri e architetti] devono essere degni di fiducia, soprattutto nei rapporti con i loro committenti, con le pubbliche autorità e con i colleghi”) e –molto verosimilmente- l’art. 10 cpv. 1 (“Nell’assolvere i loro compiti, gli ingegneri e gli architetti devono curare lealmente gli interessi dei committenti”).

Il comportamento dell’arch. B non può certamente dirsi rientrare in un ambito di lealtà nei confronti del committente: questi, sulla base di quella pattuizione, è stato erroneamente informato sull’esistenza di una copertura assicurativa professionale dell’architetto, tant’è che, invocando quella clausola, ha inteso concretamente (ma invano) procedere a seguito di determinati difetti dell’opera (vedi scritto 5 febbraio 2009 alla Mobiliare Svizzera). Concludendo, la scorrettezza dell’architetto appare grave al punto da indurre questa Commissione a decidere una sanzione a suo carico. (consid. 7).

Sanzione: ammonimento.

Se il suo comportamento –come già detto- è sicuramente riprovevole, va d’altra parte considerato che l’arch. B non è mai stato sfavorevolmente conosciuto a questa Commissione di vigilanza (consid. 8).         



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