N. 13 Decisione 14 maggio 2014 nei confronti dell’arch. H (inc. 2014/1)

  • Scorrettezza di un architetto nei confronti di un’autorità comunale, inducendola a credere in uno stato dei fatti diverso dalla realtà. Gravità del comportamento.

  • Data:
  • 14.05.2015

Riassunto dei fatti:
L’architetto è stato incaricato di progettare e costruire un immobile in un comune ticinese. Compiuta l’opera, l’Ufficio tecnico comunale –nell’ambito delle verifiche per la concessione dell’abitabilità, ha rilevato la mancata completa presenza del corrimano della scala interna della casa. Esso era stato realizzato solo per circa la metà della rampa, ossia fin dove la parete d’appoggio passa da manufatto in muratura a parete in vetro. Presente al sopralluogo, l’architetto aveva dichiarato all’autorità che il completamento richiesto sarebbe stato eseguito a giorni e che, a lavori ultimati, ne avrebbe trasmesso prova fotografica per rendere possibile la decisione definitiva sull’abitabilità. Un mese più tardi egli ha trasmesso al Comune una comunicazione mail con allegata una fotografia che mostra la scala in questione con il corrimano completato, quindi anche lungo la parete d’appoggio in vetro. Il testo del messaggio era il seguente: “ …… come da accordi, trasmetto la foto con il parapetto posato come da norma. Attendo abitabilità”. Un sopralluogo di controllo ha però accertato che, contrariamente alla fotografia inviata dall’architetto all’autorità, la completazione del corrimano non era stata affatto eseguita. Interpellato nell’ambito della procedura disciplinare, l’architetto ha affermato che la fotografia in questione ritraeva un provvisorio da lui commissionato a un fabbro per mostrare all’autorità come sarebbe apparsa l’opera finita, ammettendo però come dal testo della sua mail l’Ufficio tecnico comunale avesse potuto capire che il prolungamento del corrimano fosse già stato eseguito definitivamente.

Diritto:
Il Codice deontologico dell’OTIA comprende un gruppo di norme dedicate ai rapporti con gli enti pubblici, ossia agli obblighi di ingegneri e architetti nei confronti delle autorità (art. 7). In particolare, l’art. 7 cpv. 1 impone a ingegneri e architetti di “favorire i rapporti con gli enti pubblici cui si rivolgono nello svolgimento dei loro compiti. Si comportano con correttezza, nel rispetto delle funzioni svolte dalle pubbliche autorità e dai loro servizi”. Correttezza che appare già nelle norme di carattere generale, segnatamente all’art. 1 del Codice che recita: “Ingegneri e architetti …. devono svolgere la loro professione rispettandone le regole, attenendosi alle norme deontologiche e agendo in ogni occasione con la diligenza, la lealtà e la correttezza che da loro ci si attende”; e all’art. 4 cpv. 1 (Norme personali): “Ingegneri e architetti s’impegnano a svolgere la professione secondo scienza a coscienza, ad agire nel rispetto dei principi fondamentali dell’indipendenza, della dignità, dell’integrità morale e della lealtà … “. (consid. 6).

Conclusioni:
La Commissione ha ritenuto che l’architetto non abbia avuto un comportamento corretto e leale nei confronti dell’autorità comunale. Adducendo in sede di interrogatorio non meglio precisate esigenze dei committenti, egli non si è fatto troppi scrupoli redigendo una comunicazione oggettivamente non vera sull’avvenuta completazione del corrimano: in particolare, all’appoggio di una fotografia che pacificamente non riproduce lo stato reale della situazione, ha voluto far capire all’autorità che l’opera fosse compiuta. E ciò non solo in base al testo stesso della mail, ma specie ponendo il medesimo in relazione con l’accordo intervenuto in sede del precedente sopralluogo dove l’architetto si era impegnato a comunicare all’autorità comunale l’effettiva ultimazione del lavoro e non a sottoporle un prospetto del medesimo, di cui peraltro non vi era necessità. La scorrettezza imputata all’architetto risiede pertanto nell’aver indotto l’autorità preposta a concedere l’abitabilità –sulla base di una pretesa prova fotografica- e a considerare compiuto un atto a lui richiesto che invece non aveva attuato.

Sanzione:
La scelta della sanzione disciplinare è commisurata alla gravità dell’infrazione e al grado della colpa (art. 20 cpv. 1 LEPIA). Il caso concreto appare purtroppo di una certa gravità, sia a dipendenza della volontà di rendere un quadro non vero all’autorità comunale, o almeno a causa di un’inescusabile leggerezza nella trattazione della questione, sia tenendo conto della giovane età dell’architetto, attivo professionalmente da pochi anni. Apparirebbe pertanto ingiustificata una decisione di solo ammonimento; infliggendo invece una multa –peraltro di entità sicuramente non eccessiva– la commissione intende rammentare energicamente all’architetto le sue responsabilità professionali in genere e soprattutto la serietà che da lui –come da ogni professionista– ci si attende nei rapporti con le autorità preposte proprio al controllo e al disciplinamento dell’attività edilizia. (consid. 8). La multa è stata fissata in fr. 600.-



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