Nr. 14 Decisione 3 gennaio 2015 nei confronti dell’ing. R (inc. 2014/4)

  • Scorrettezza nei confronti di colleghi
  • Limiti alla critica delle prestazioni altrui

  • Data:
  • 15.05.2015

Riassunto dei fatti:
L’ing. R è stato incaricato da un privato (A) di redigere un parere tecnico a sostegno di un’opposizione che egli ha interposto all’autorità comunale contro una domanda di costruzione, presentata da un vicino (B) per l’edificazione di uno stabile plurifamiliare. Allestendo il parere, R ha mosso diverse critiche all’operato dei progettisti della costruzione di B; non solo, ma ha anche presentato una propria variante del progetto che, a suo dire, sarebbe rispettosa di determinati principi dell’urbanistica e della protezione del paesaggio che invece i progettisti avrebbero disatteso. Tale variante stravolge completamente il progetto contestato. La decisione descrive come segue la fondamentale diversità fra le due soluzioni architettoniche: Mentre l’edificio progettato si presenta come un “insediamento compatto formato da due palazzine a tre piani, contigue” per un volume complessivo fuori terra di ca. mc 5'200, la variante –su una pianta a forma di U- si compone di volumi diversi: “quelli più a nord a 2 piani come elementi di transizione tra l’impianto a 3 piani sul lato sud e il resto del quartiere verso nord a 2 piani” e “la parte sud con un edificio a 3 piani che fa da terminale al quartiere”. Il redattore della proposta –arricchendo il suo referto con illustrazioni e disegni- si addentra poi in ulteriori descrizioni della stessa: l’allineamento degli edifici lungo la direzione delle facciate degli edifici posti sul mapp. 332 ecc., il posizionamento altimetrico in relazione a una certa quota, il collocamento dell’accesso veicolare, mettendone inoltre in evidenza i pregi come “un’offerta di appartamenti variegata”. In conclusione egli rileva che “il progetto [ndr: quello oggetto della domanda di costruzione] non si pone in una relazione di qualità con le preesistenze” e “non tiene conto delle caratteristiche dei luoghi e segnatamente della funzione di elemento terminale degli insediamenti del quartiere”, mentre “la proposta consegnata in questa sede risponde ….. ai requisiti della Lst di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio”.

Diritto:
Il Codice deontologico impone agli architetti e agli ingegneri del Canton Ticino di tenere nei confronti dei colleghi un atteggiamento “rigorosamente leale” (art. 8.1), di considerare il lavoro dei colleghi con obiettività, esprimendosi al riguardo –se del caso- “con la dovuta discrezione” (art. 8.2), di astenersi “da ogni pratica che tenda a interferire nei rapporti dei colleghi con i loro committenti” (art. 8.4) e di informare preventivamente il collega, rispettivamente il Consiglio dell’ordine, qualora gli vengano richieste prestazioni che possano anche solo “presumibilmente portare a un’interferenza nei rapporti di [quello stesso] collega con un proprio committente” (art. 8.6). (consid. 7).

Conclusioni:
Senza voler porre limiti -come già ricordato- alle argomentazioni di opposizione alla domanda di costruzione come tale, appare più che opinabile il rilievo dato alla variante proposta in contrapposizione al progetto originale. Così facendo -ancorché limitatamente all’impatto urbanistico e paesaggistico- le caratteristiche del progetto in esame vengono messe apertamente in cattiva luce; il confronto, oltre a toccare la sensibilità dei progettisti, è senz’altro atto a creare interferenze fra quest’ultimi e i loro committenti che potrebbero rimproverare loro –seguendo il tenore della critica- di non aver adottato nel loro progetto determinati criteri di valutazione. In altre parole, la fattispecie mette in evidenza la tematica di stabilire seriamente se un parere critico come quello commissionato all’ing. R debba spingersi fino alla proposta di una concreta variante da contrapporre al progetto esaminato, mettendo quest’ultimo –nella migliore delle ipotesi- quanto meno nella luce del dubbio sul suo pregio in senso generale. Questa Commissione, ricordati i criteri deontologici relativi ai rapporti fra colleghi, ritiene che –al di là di ciò che in modo specifico il rapporto R riserva all’opposizione presentata dai suoi mandanti- così come assortito addirittura da una variante di progetto, esso non è affatto  rispettoso del lavoro di progettazione dei denuncianti che, pur senza venir criticati in modo esplicito dal loro collega, si trovano da lui “giudicati” con indubitabile autorità, quasi egli si ritenesse in una posizione di perito super partes, verosimilmente avvantaggiato dalla sua esperienza professionale nei campi della pianificazione e della paesaggistica. E’ pertanto doveroso stigmatizzare un simile atteggiamento anche perché non si diffonda nell’Ordine una pratica per cui determinati professionisti finiscano per arrogarsi il diritto di valutare l’operato di altri membri della stessa corporazione, creando così fra loro apparenti e ingiustificate categorie che nulla hanno a che vedere con una vera collegialità e un autentico rispetto del lavoro altrui. La presente fattispecie configura pertanto una lesione del codice deontologico, segnatamente dell’art. 8 n. 1, 2, 4 e 6. (consid. 9).

Sanzione:
La scelta della sanzione disciplinare è commisurata alla gravità dell’infrazione e al grado della colpa (art. 20 cpv. 1 LEPIA). Orbene, con il presente intervento, la Commissione di vigilanza non può limitarsi –con un ammonimento- a richiamare l’ing. R al rispetto delle regole professionali nei rapporti con i colleghi, ma ritiene di doverlo sanzionare in modo rigoroso, considerando grave il suo comportamento anticollegiale, in particolare per non aver avvertito preliminarmente i colleghi del mandato assunto in relazione al loro progetto, per non essersi posto problemi riguardo al fatto che tale lavoro si collocasse nell’ambito di un mandato conferito loro da clienti e quindi di eventualmente interferire in tale rapporto e in generale per aver voluto spingere la propria critica ben oltre il limite di una corretta consuetudine fra colleghi, dando così almeno l’impressione inequivocabile di voler assurgere ad arbitro della situazione. (consid. 10).

 



newsletter

Per chi non è registrato e desidera ricevere le newsletter di OTIA