N. 12 Decisione 3 marzo 2014 nei confronti dell’ing. Q (inc. 2013/9)

  • Membro OTIA in mora con il pagamento dei contributi annui all’Ordine: procedura tendente all’incasso.
  • La sanzione nei suoi confronti può essere la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione nel caso di perseverante, colpevole passività nei confronti dell’Ordine.

  • Data:
  • 03.03.2015

Riassunto dei fatti:
All’ing. Q –in quanto debitore dei contributi dovuti all’OTIA per le annualità dal 2005 al 2013– erano già stati negati determinati servizi dell’Ordine ed era poi stato deferito all’Assemblea dei soci che –come previsto dall’art. 24 cpv. 1 dello Statuto– l’aveva privato del diritto di voto e di eleggibilità in attesa dell’adempimento dei sui obblighi finanziari.

Perdurando la stessa situazione, il Consiglio dell’OTIA ha segnalato il professionista alla Commissione di vigilanza in virtù dell’art. 24 cpv. 2 dello Statuto; questa, dopo aver accertato i fatti denunciati, ha deciso di inviare all’interessato uno scritto raccomandato, assegnandogli un termine per formulare osservazioni o per pagare l’importo complessivo da lui dovuto, con la comminatoria della revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione nel caso in cui il termine fosse trascorso infruttuoso. L’ing. Q non ha reagito in nessun modo a tale ingiunzione.          

Diritto:
L’appartenenza all’Ordine implica indubitabilmente da parte dei soci il rispetto dello Statuto che prevede all’art. 23 il diritto di percepire dai membri un contributo annuo, fissato dall’Assemblea. Nel caso di inadempienza nel pagamento dei contributi, oltre alla procedura di competenza dell’Assemblea, è prevista la possibilità che i membri morosi siano deferiti alla Commissione di vigilanza (Statuto, art. 24 cpv. 2).

Sanzione:
Nel caso concreto, né l’ammonimento, né la multa appaiono adeguate all’infrazione commessa: la prima perché viene decretata esclusivamente a titolo correttivo e/o preventivo, ossia nella speranza di un mutamento nel comportamento della persona colpita; la seconda, oltre all’aspetto più propriamente punitivo, ha anch’essa carattere di monito poiché presuppone intatto il rapporto associativo del professionista sanzionato. Nel caso concreto tuttavia, sia la sistematica ripetitività dell’omissione, sia la mancanza di qualsiasi reazione all’ingiunzione della Commissione di vigilanza, indicano senza dubbio un atteggiamento di totale indifferenza, di disinteresse o di mancanza di considerazione nei confronti dell’Ordine che non lascia oggettivamente sperare in un mutamento futuro. L’unica sanzione che entra pertanto in linea di conto è l’allontanamento dell’ing. Q dalla corporazione che comporta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di ingegnere nel Canton Ticino; se essa può apparire severa, è l’unica ad avere un significato, tenuto conto in particolare che il professionista ne è stato debitamente avvertito dalla Commissione di vigilanza e ha avuto tempo sufficiente per riflettere sulla sua scelta e sulle conseguenze della stessa (consid. 8).



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