N. 10 Decisione 12 settembre 2012 a carico dell’ing. P (Inc. 2011/1)

  • Applicabilità del nuovo Codice deontologico a fatti anteriori all’entrata in vigore di tali norme ? • Conflitto d'interessi fra l'attività di consulente presso un ente pubblico e l'attività in un proprio studio privato ?

  • Data:
  • 12.09.2012

Riassunto dei fatti:

L’ing. P è iscritto all’Albo OTIA nel gruppo professionale “ingegneria civile” ed è contitolare di uno studio d’ingegneria (“Studio X”). Accanto alla sua attività di libero professionista, da diversi anni svolge attività di consulente dell’Ufficio tecnico di un Comune ticinese sulla base di un mandato. In seguito a ingenti danni sul proprio territorio dovuti a calamità naturali, nel 2009 il Comune ha conferito allo Studio X l’incarico di progettare importanti opere di ripristino e di premunizione; sulla base di quei piani ha poi allestito un Messaggio municipale (MM) che il Consiglio comunale ha approvato e che prevedeva un credito complessivo di oltre 3 milioni. La segnalazione di A nei confronti dell’ing. P rimprovera a quest’ultimo di essersi trovato in una conflitto d’interessi fra l’attività di consulente del Comune e il suo ruolo di contitolare dello studio progettista e ciò, in particolare, con riferimento all’art. 7.4 del nuovo Codice deontologico dell’OTIA (“CDeo”).

Diritto:

L’art. 13.2 del nuovo Codice deontologico (CDeo) ne precisa l’entrata in vigore alla data d’approvazione da parte del Consiglio di Stato. Al proposito non esiste una risoluzione specifica, ma come approvazione vale la pubblicazione della nuova normativa sul FUC. Nel caso concreto, dopo l’approvazione del nuovo codice da parte dell’Assemblea dell’ordine tenutasi a Lugano il 7 giugno 2010 , è avvenuta una prima pubblicazione sul FUC che tuttavia –per un errore di comunicazione interna- ha avuto per oggetto un testo diverso da quello approvato. Rilevato l’errore, la pubblicazione del testo su cui si era espressa l’assemblea ha avuto luogo solo il 24 maggio 2011. Se ne deve concludere che il nuovo CDeo è in vigore da tale data.

Dal momento che i fatti cui si riferisce la segnalazione 4 giugno 2011 sono tuttavia precedenti all’entrata in vigore del CDeo, vale la norma transitoria generale, secondo cui “gli atti passibili di misure disciplinari, commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge [la LEPIA], sono giudicati in base al diritto più favorevole all’autore” (art. 27 cpv. 2 LEPIA), laddove a tale normativa vanno accomunate tutte le disposizioni in base alle quali i membri OTIA possono essere giudicati suscettibili di una sanzione da parte della scrivente Commissione: è infatti la stessa legge a definire la competenza disciplinare nei confronti dei membri dell’ordine, a conferirne mandato alla Commissione di vigilanza e a circoscrivere l’ambito del potere disciplinare, stabilendo gli obblighi professionali degli stessi membri (art. 17 LEPIA); il CDeo non fa che completare tali direttive con un catalogo di fattispecie particolari. Comunque, l’art. 27 cpv. 2 LEPIA è conforme al principio generale del divieto di retroattività delle norme di legge, caratteristico sia del diritto amministrativo (Häfelin/ Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, ed. 6, San Gallo 2012, N. 330), sia del diritto penale, eccezion fatta per i casi di lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP), ossia quando una norma nuova sia più favorevole alla persona da giudicare (consid. 8).

Dalle allegazioni del denunciante emerge che la segnalazione concerne essenzialmente l’atteggiamento dell’ing. P, in quanto non avrebbe ritenuto di scostarsi o di astenersi dalla sua attività di consulente del Comune a fronte dell’incarico che lo stesso ente pubblico stava per conferire alla Studio X, rispettivamente che non avrebbe ritenuto nemmeno di esimersi dal partecipare per il Municipio alla  seduta della Commissione della gestione che avrebbe espresso il suo preavvisato sull’accoglimento del MM in questione.

Esulano per contro dall’esame di questa Commissione le considerazioni d’ordine generale espresse dal denunciante. Infatti, la posizione di consulente a tempo parziale del Comune da parte del professionista che non rinuncia a una propria attività professionale privata, per sé medesima, non può comportare nessun appunto da parte dell’OTIA, dal momento che –quand’anche possa essere potenzialmente fonte di conflitti d’interesse- è assicurata dalla libertà individuale di svolgere -una accanto all’altra- le due funzioni e dall’assenza di norme di diritto pubblico che lo vietino, sia a livello cantonale, sia a livello comunale. Né il denunciante sostiene alcunché al proposito, né la fattispecie rientrerebbe in una tematica di tipo deontologico nemmeno alla luce del nuovo art. 7.4 CDeo (qualora fosse applicabile) la cui ratio  è quella di rilevare ed eventualmente di sanzionare non situazioni potenziali, ma casi concreti di conflitti d’interessi, ossia nei quali –come già detto- l’ingegnere o l’architetto abbiano abusato della loro posizione di consulenti di un ente pubblico per accaparrarsi mandati privati in proprio favore, o in favore di colleghi di studio (consid. 10).

Riassunto delle conclusioni:

a) Sia il MM basato sull’attività progettuale dello Studio X, sia la sua approvazione da parte del Consiglio comunale risalgono a una data precedente all’entrata in   vigore del nuovo Codice deontologico. Inoltre, l’art. 7.4 di tale normativa rappresenta pacificamente un aggravamento degli oneri deontologici dei membri  dell’OTIA. Ne consegue che –in concreto- giacchè la normativa previgente rappresenta diritto più favorevole al denunciato ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LEPIA, il nuovo CDeo è inapplicabile.

b) La fattispecie dev’essere comunque esaminata alla luce del vecchio Codice, segnatamente dell’art. 1 n. 2 (“La professione dev’essere esercitata con dignità e lealtà”) e dell’art. 13 (“E’ vietato accaparrare incarichi in modo sleale”), laddove questo secondo disposto dev’essere considerato norma generale rispetto al nuovo art. 7.4 il cui scopo appare proprio quello di evitare che –per il tramite di una posizione privilegiata presso un ente pubblico- il professionista si accaparri incarichi privati in modo sleale.

c) Quanto alla pretesa partecipazione nell’iter di scelta e di attribuzione dei lavori di progettazione allo Studio X, l’istruttoria ha accertato che l’ing. P era stato esonerato dal Municipio dal seguire personalmente, per conto del Comune, tutti i lavori relativi al mandato in questione, con la designazione di altro consulente dell’Ufficio tecnico, e che la scelta dello Studio X è avvenuta a motivo di precedenti incarichi svolti a piena soddisfazione del Comune e dell’esperienza del mandatario nel particolare settore d’intervento.

d) Discutibile –anche se non determinante- resta la presenza e l’attività dell’ing. P in occasione dell’esame del MM da parte della Commissione della gestione. Al proposito la Commissione di vigilanza conclude che un Comune, così come un ingegnere o architetto che si trovi in una situazione solo di apparente conflitto di interessi, devono anche poter dimostrare all’indirizzo del legislativo comunale e, se necessario, della cittadinanza di aver adottato il dovuto rigore nel rispetto del divieto di conflitti d’interesse, evitando legittimi malintesi.     

Sanzione: nessuna. 



newsletter

Per chi non è registrato e desidera ricevere le newsletter di OTIA