Riassunto dei fatti:
L’ing. J è iscritto all’Albo OTIA nel gruppo professionale “ingegneria civile”. Ha sottoscritto come progettista una domanda di costruzione, congiuntamente con l’arch. A, per un’edificazione di natura pacificamente architettonica. L’arch. A, effettivo progettista, non è autorizzato a esercitare la professione nel nostro Cantone; non è iscritto all’Albo OTIA in nessun gruppo professionale.
Diritto:
Oltre che dal proprietario del fondo, le domande di costruzione non possono essere presentate (firmate) da qualsiasi membro dell’OTIA, ma dal progettista dell’opera purché appartenga al gruppo professionale corrispondente alla natura dell’oggetto di edificazione. Si tratta di un principio fondamentale che risponde all’esigenza di garantire al pubblico le capacità specifiche del progettista, membro di OTIA, in relazione all’oggetto da edificare. Nelle disposizioni di legge, lo stesso principio trova formulazione anzitutto nell’art. 3 cpv. 1 LEPIA che specifica come l’abilitazione a esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sia concessa ogni volta per un determinato campo di attività –cui è pertanto vincolata -fra i diversi gruppi professionali, conseguendone che per ogni professionista, al di fuori del gruppo cui appartiene, non esiste abilitazione all’esercizio di una diversa professione fra quelle contemplate dalla legge. Al proposito l’art. 8 LEPIA puntualizza che le autorizzazioni all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono rilasciate secondo due criteri: i titoli di studio e il campo d’attività, laddove l’art. 4 del Regolamento d’applicazione indica esattamente i quattro diversi gruppi professionali cui ogni membro di OTIA può appartenere. Infine, lo stesso principio trova riscontro anche nella Legge edilizia cantonale dove prescrive che i progetti e i documenti, attinenti a una domanda di costruzione, devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, iscritto all’albo OTIA, a seconda della natura dell’opera (art. 4 cpv. 2 LE)(consid. 4).
Riassunto delle conclusioni:
a) Il comportamento dell’arch. A non ricade nelle competenze della Commissione di vigilanza poiché egli non è membro di OTIA (art. 20 cpv. 2 LEPIA).
b) Ancorché abilitato a esercitare solo la professione di ingegnere civile, l’ing. J ha sottoscritto la domanda di costruzione relativa a un’opera architettonica, ossia
attinente a un altro campo d’attività. Agendo in tal modo, è contravvenuto agli art. 3 e 8 LEPIA, 4 Reg. LEPIA e 4 cpv. 2 LE (vedi consid. 4).
c) Dal momento che A non avrebbe potuto sottoscrivere personalmente la domanda di costruzione, l’ing. J ha tentato di porre riparo a tale carenza, controfirmando il documento, ossia prestando il suo nome ai fini della presunta ricevibilità della domanda di costruzione. Così facendo, egli è contravvenuto anche all’art. 17 cpv. 1 lett. g LEPIA e all’art. 11 del codice professionale (Norme deontologiche) che vietano di fare da prestanome (consid. 5).
Competenza disciplinare della Comm. di vigilanza:
Le infrazioni, anche compiute per negligenza, alle disposizioni della LEPIA e del relativo regolamento sono punite dalla Commissione di vigilanza con le sanzioni dell’ammonimento, o della multa fino a fr. 20'000.-, oppure con la revocadell’autorizzazione (art. 19 LEPIA). La sanzione è commisurata alla gravità dell’infrazione e al grado della colpa (art. 20 cpv. 1 LEPIA) (consid. 6).
Sanzione: ammonimento.
Spese:
All’ing. J devono essere caricate le spese e la tassa di giustizia del presente giudizio, in conformità con quanto prevede l’art. 28 LPamm, applicabile come diritto suppletorio (art. 21 cpv. 2 LEPIA) (consid. 9).
Diversi:
Diritti di chi ha segnalato la fattispecie a OTIA o direttamente alla Commissione di vigilanza: Persone o autorità che abbiano segnalato la presente fattispecie (art. 22 LEPIA) vengono informate esclusivamente sulla chiusura del procedimento e sulla decisione disciplinare, senza indicazione della natura della stessa (art. 9 del Regolamento della Commissione di vigilanza).