N. 16 Decisione 19 gennaio 2021 nei confronti dell’arch. Y (inc. 2020/1)

  • Violazione dei doveri di diligenza nell’esecuzione del mandato di direttore dei lavori di risanamento degli edifici del condominio.

  • Data:
  • 22.04.2021

La Commissione di vigilanza dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA)
composta dai signori: avv. Lorenzo Anastasi, presidente; avv. Raffaello Balerna, vicepresidente;
ing. Manuel Rigozzi, arch. Ferruccio Robbiani, ing. Luca Pohl, membri

preso atto della denuncia 2020 di

X.

contro

l’arch. Y. per violazione dei doveri di diligenza nell’esecuzione del mandato di direttore dei lavori di risanamento degli edifici del condominio S. (part. RFD);

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto, in fatto

  1. Il tec. X, denunciante, è proprietario di un’unità abitativa (PPP) del condominio S. (part. RFD) composto da 10 case d’abitazione.
    Tempo fa, su incarico dei condomini, ha allestito un progetto di risanamento degli edifici. La direzione dei lavori (DL) è stata affidata all’arch. Y., perché i condomini, a detta dello stesso denunciante, non volevano saperne di lui. Sempre a suo dire, la DL l’avrebbe comunque coinvolto nell’operazione come consulente.
  2. Terminati i lavori, la DL, coadiuvata dall’amministratore, ha sottoposto la proposta di liquidazione ai condomini, che l’hanno accettata senza obiezioni, fatta eccezione del denunciante.
  3. Con denuncia 2020, il tec. X. ha sporto denuncia contro l’arch. Y. per infrazione di non meglio precisate norme SIA, perché:
  1. non avrebbe rispettato i contratti sottoscritti, incassando un onorario maggiorato di fr. 5'300.-, in quanto le prestazioni previste dal capitolato d’oneri sarebbero state eseguite solo in parte; analoga contestazione è sollevata nei confronti dell’amministratore per un importo di fr. 2'038.-;
  2. la DL, l’amministratore e di riflesso gli altri nove condomini avrebbero accettato a torto un sorpasso di fr. 14'100.- per lavori di pittura affidati alla M. SA, riconducibile ai genitori, che non sono stati liquidati a misura in base ai prezzi unitari pattuiti, conformemente alla norma SIA 118;
  3. gli altri nove condomini avrebbero accettato due evidenti, ma non meglio precisati difetti di costruzione, nonché la mancata esecuzione di opere per un importo complessivo di fr. 18'000.-, da parte della ditta esecutrice delle opere di sistemazione esterna;
  4. il controllo superficiale dei lavori da parte della DL, la presenza di scarsa e poco professionale manodopera e la posa di un’inutile barriera sul colmo del tetto avrebbero determinato un prolungamento dei termini di consegna con conseguente danno economico di fr. 1'000.- per l’ulteriore noleggio dei ponteggi e di fr. 2'500.- per la barriera;
  5. la DL, l’amministratore e gli altri nove condomini gli chiedono un risarcimento di fr. 1'000.- per un non meglio precisato errore progettuale, che invece sarebbe ascrivibile alla DL;
  6. ha messo dei piani di progetto a disposizione della DL, che li avrebbe utilizzati per la liquidazione, omettendo di indicare che erano stati allestiti dal denunciante; i condomini sarebbero stati indotti a credere che fossero stati allestiti dalla DL, la quale dovrebbe pertanto acquistarglieli per un importo di fr. 3'600.-.

A proposito della liquidazione dei lavori di pittura, il tec. X. produce il parere 17 aprile 2019 dell’ing. D., che, basandosi esclusivamente sulle informazioni fornitegli dal denunciante, manifesta sorpresa per il fatto che i lavori non siano stati liquidati a misura come previsto contrattualmente e che la DL e l’amministratore non abbiano preso posizione sulle discrepanze segnalate dallo stesso denunciante.

In conclusione, il denunciante sostiene che le spese ingiustificate ammonterebbero a fr. 43'398.-. Una perizia 29 settembre 2020, prodotta dal denunciante, dimostrerebbe inoltre che i lavori di lattoneria sul tetto della sua abitazione sono stati eseguiti in modo difettoso.

 

 

considerato, in diritto

Secondo l’art. 17 cpv. 1 lett. a della legge sull’esercizio delle professioni di ingegnere e architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA, RL 705.400), chi esercita le professioni di ingegnere o di architetto nel Cantone è tenuto a svolgere l’attività nel rispetto del diritto, delle regole deontologiche e professionali.
Ingegneri e architetti, precisa l’art. 1 del Codice deontologico dell’OTIA del 7 giugno 2010 (CD-OTIA; RL 705.456), devono svolgere la loro professione rispettandone le regole, attenendosi alle norme deontologiche e agendo in ogni occasione con la diligenza, la lealtà e la correttezza che da loro ci si attende.
Nell’esercizio della loro professione, ingegneri e architetti sottostanno ad un obbligo generale di diligenza e di rispetto della legge, destinato a conseguire le finalità d’interesse pubblico che la informano (art. 1 LEPIA).

 

Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della LEPIA e del relativo regolamento, dispone in seguito l’art. 19 cpv. 1 LEPIA, sono punite dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni disciplinari:

a) l’ammonimento;
b) la multa fino a fr. 20'000.--;
c) la revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle professioni nel Cantone, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).

Le sanzioni disciplinari sono provvedimenti di natura amministrativa, volti a ristabilire l’ordine all’interno di una determinata categoria di persone ed a ristabilire la fiducia in essa riposta dal pubblico, compromessa da comportamenti lesivi del diritto (DTF 108 Ia 316; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., Basel und Frankfurth am Main, 1990, n. 54 B I). Al pari delle sanzioni penali, i provvedimenti disciplinari soggiacciono al principio di legalità. Presuppongono fra l’altro un comportamento riprovevole del trasgressore, che è passibile di sanzioni soltanto se ha infranto i doveri professionali intenzionalmente, ovvero consapevolmente e volontariamente, o per negligenza, ossia se per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto (cfr. art. 12 CP).

L’azione disciplinare non è retta dal principio dell’obbligatorietà, che governa l’azione penale, bensì da quello dell’opportunità. Va promossa soltanto se la tutela degli interessi che persegue lo richiede (Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. ed., Basel und Stuttgart, 1976, n. 54 B II b).

Per avviare un procedimento disciplinare non è sufficiente un qualsiasi, generico sospetto, ma occorrono indizi sufficientemente concreti ed oggettivi di inosservanza degli obblighi che i professionisti sono tenuti a rispettare (DTF 105 Ib 71; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 54 B VII). Il denunciante è quindi tenuto a fornire all’autorità disciplinare sufficienti elementi oggettivi che suffraghino l’ipotesi di infrazione dei doveri professionali prospettata con la segnalazione. Non può pretendere che l’autorità sopperisca alle sue mancanze, avviando un procedimento disciplinare per un’infrazione di cui non si conoscono almeno a grandi linee i contorni fattuali concreti. La denuncia all’autorità di vigilanza non deve in particolare costituire un comodo espediente per procacciarsi le prove da produrre in seguito nell’ambito di un procedimento davanti al giudice civile.

 

Conclusioni

Visti gli art.17 cpv. 1, 18, 19, 21 LEPIA, 1 CD-OTIA; sulla scorta delle considerazioni che precedono, non essendo ravvisabili in capo all’arch. Y. indizi di comportamenti lesivi dei doveri di diligenza e di fedeltà nei confronti dei mandanti tali da giustificare l’apertura di un’inchiesta, non si fa luogo a procedere.

Non si prelevano né tasse, né spese.



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