L'ingegnere civile non è un architetto

Il Tribunale Federale ha riaffermato la validità della Legge cantonale sull'esercizio della professione di ingegnere e di architetto (LEPIA) che attribuisce specifiche competenze professionali ai titolari di un diploma d-ingegneria e di un diploma d-architettura. Un professionista iscritto all'albo OTIA nel gruppo professionale d'ingegneria civile non è abilitato a firmare una domanda di costruzione per un'opera architettonica, riguardante l'ambito di attività di un architetto.

  • Data:
  • 24.04.2014

Il Segretariato dell’Ordine ingegneri e architetti del Cantone Ticino (otia) è confrontato regolarmente con segnalazioni inerenti a progettisti che firmano domande di costruzione in ambiti professionali per i quali non hanno l’autorizzazione otia. Nel caso in esame, un diplomato in ingegneria civile sup con indirizzo edilizia, iscritto all’albo otia nel gruppo professionale d’ingegneria civile, ha firmato, in qualità di progettista, la domanda di costruzione per l’edificazione di due nuove palazzine abitative di dieci appartamenti ciascuna. Il Municipio del comune di C ha rilasciato la licenza edilizia. Contro l’ing. A, la Commissione cantonale di vigilanza per l’applicazione della lepia ha avviato un procedimento disciplinare, motivando la propria decisione con il fatto che, avendo elaborato e firmato i piani allegati alla domanda di costruzione concernente un’opera qualificata quale architettonica, l’ing. A ha agito al di fuori del campo d’attività professionale per il quale era stato autorizzato ad esercitare, violando in tal modo gli art. 3 cpv. 1 e 8 della lepia. Contro la decisione della Commissione di vigilanza, l’ing. A ha ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (tram), senza successo. Egli ha in seguito ricorso al Tribunale federale che ha confermato in data 10 marzo 2011 la sentenza del tram, e di riflesso la decisione della Commissione. I motivi della sanzione Rispondendo agli argomenti sollevati dal ricorrente, il tram constata che il contenuto della lepia è compatibile con il diritto costituzionale dalla libertà di commercio e che i Cantoni hanno la facoltà di sottoporre l’esercizio delle professioni di architetto e di ingegnere ad un regime autorizzativo che permetta di verificarne le capacità. Secondo la giurisprudenza «il loro esercizio presuppone conoscenze scientifiche che gran parte degli architetti ed ingegneri acquisiscono in una scuola d’ordine universitario o in un’al-tra scuola di rango equivalente e la cui assenza rischierebbe di essere di nocumento alla collettività». Il tram precisa che il regime autorizzativo instaurato dalla lepia è dettato da importanti, nonché evidenti interessi pubblici. Evidentemente però, affinché questi obiettivi possano essere raggiunti, è necessario, secondo il tram, che il campo d’attività delle persone autorizzate a svolgere la professione di architetto o di ingegnere sia circoscritto a quegli ambiti per i quali esse dispongono di una effettiva e sufficiente formazione teorica e pratica. Nel caso concreto, i Giudici hanno ritenuto che la Commissione di vigilanza abbia agito correttamente «laddove ha considerato che la progettazione di due nuove palazzine abitative di dieci appartamenti ciascuna costituisca un’attività che nel suo complesso attiene al settore d’attività dell’architetto piuttosto che dell’ingegnere». Il tf ha confermato la decisione presa dal tram di convalidare l’ammonimento pronunciato nel confronti dell’ing. A.Le conseguenze per i professionisti iscritti all’albo otia Le sentenze della Commissione di vigilanza, del tram e del tf non rappresentano una novità per i professionisti attivi in Ticino. Pure per i Municipi, esse dovrebbero essere un’evidenza. La firma di una domanda di costruzione da parte del progettista senza la necessaria autorizzazione otia ha come prima conseguenza il rifiuto da parte del Municipio della pubblicazione della licenza edilizia. Se il Municipio concede comunque la licenza in contrasto con la Legge edilizia (le) o la lepia, essa può essere revocata in seguito, giusta l’art. 18 le. Un’altra conseguenza è la pronuncia di sanzioni da parte della Commissione di vigilanza, giusta l’art. 19 lepia. Legitti- mati a segnalare situazioni irregolari sono terze persone e, in particolare, i Municipi che hanno l’obbligo legale di agire (art. 22 lepia). A questo proposito è auspicabile un comportamento più attivo nel segnalare situazioni illegali, sia dei Municipi, risp. degli Uffici tecnici, sia di terze persone. In conclusione, riteniamo importante ricordare ai professionisti che dovessero ritenere di adempiere i requisiti necessari all’ottenimento dell’au- torizzazione otia anche in altri gruppi professionali, di presentare la relativa domanda e di sottoporsi alla verifi- ca da parte della compente autorità. A questo proposito, va rilevato che sussiste la possibilità di ottenere il titolo reg b o reg a (www.reg.ch), titoli riconosciuti da otia.



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