La LEPIA: un esempio valido per tutta la Svizzera

La Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (LEPIA) definisce le condizioni d’esercizio delle professioni di architetto e di ingegnere in Ticino, caso unico in Svizzera. L’evoluzione tecnologica, le aspettative crescenti dei committenti pubblici e privati e la presa di coscienza dei politici dell’importanza delle professioni in esame sono fattori che permettono di essere ottimisti e ipotizzare a medio termine l’adozione della regola ticinese a livello della Confederazione.

  • Data:
  • 24.04.2014

Le condizioni di esercizio della professione in Ticino In merito alle condizioni di esercizio della professione di architetto e di ingegnere, la LEPIA è chiara: sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone che adempiono i requisiti stabiliti dalla presente legge e sono in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall’OTIA (art. 3 cpv. 1 LEPIA). In altre parole, senza autorizzazione rilasciata da otia non è possibile esercitare le professioni di ingegnere e di architetto su suolo ticinese. L’autorizzazione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti professionali e personali stabiliti agli art. 5 e 6 LEPIA. I requisiti professionali si riferiscono al diploma conseguito e/o all’esperienza pratica acquisita dal richiedente. I requisiti personali concernono lo stato della persona del professionista dal punto di vista giudiziario e finanziario (carenza beni e fallimento). Le condizioni d’esercizio della professione di architetto e di ingegnere comprendono pure il rispetto di una serie di obblighi da parte dei professionisti iscritti all’albo, in particolare svolgere l’attività professionale nel rispetto del diritto e del Codice deontologico OTIA, non prestarsi a fare da prestanome e rispettare le regole professionali per la fatturazione delle prestazioni (art. 17 LEPIA). Le violazioni sono sanzionate dalla Commissione di Vigilanza (18 LEPIA). La validità della LEPIA La normativa ticinese potrebbe fungere da esempio per una futura legge federale sull’esercizio delle professioni di architetto e di ingegnere. La validità della lepia è stata ribadita dal TRAM e dal Tribunale federale. Rispondendo agli argomenti sollevati dal ricorrente/ ingegnere che aveva firmato una domanda di costruzione per la realizzazione di un’opera architettonica, il TRAM ha constatato che il contenuto della LEPIA è compatibile con il diritto costituzionale dalla libertà di commercio. In effetti, la leggera limitazione d’esercizio posta dalla LEPIA non pone ai singoli professionisti alcuna significativa restrizione dello svolgimento della professione per la quale sono stati formati. Il TRAM precisa inoltre che i Cantoni hanno la facoltà di sottoporre l’esercizio delle professioni di architetto e di ingegnere ad un regime autorizzativo che permetta di verificarne le capacità. La Confederazione ha comunque la competenza di legiferare a livello svizzero, adottando una legge federale di rango superiore. Con tutta evidenza, sarebbe auspicabile una normativa unificata a livello federale e non pratiche diverse nei vari Cantoni svizzeri. La necessità e l’utilità di regole sull’esercizio della professione è confermata dal tram, secondo il quale l’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto «presuppone conoscenze scientifiche che gran parte degli architetti ed ingegneri acquisiscono in una scuola d’ordine universitario o in un’altra scuola di rango equivalente e la cui assenza rischierebbe di essere di nocumento alla collettività». Il tram ha precisato che il regime autorizzativo instaurato dalla LEPIA è dettato da importanti, nonché evidenti interessi pubblici. Evidentemente però, affinché questi obiettivi possano essere raggiunti, è necessario, secondo il TRAM , che «il campo d’attività delle persone autorizzate a svolgere la profes- sione di architetto o di ingegnere sia circoscritto a que- gli ambiti per i quali esse dispongono di una effettiva e sufficiente formazione teorica e pratica». Il sistema istaurato dalla lepia è molto liberale e per- mette ai professionisti con la necessaria esperienza pra- tica, ma non in possesso di un diploma accademico, di poter richiedere l’autorizzazione tramite l’ottenimento del titolo reg B o reg A (www.reg.ch).



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