Revisione della legge edilizia cantonale: la procedura di licenzia edilizia in due fasi e la procedura semplificata

Revisione della legge edilizia cantonale: la procedura di licenzia edilizia in due fasi e la procedura semplificata
  • Data:
  • 30.09.2020

Accanto alla procedura ordinaria di licenza edilizia – che rimane sostanzialmente simile all’attuale –, la revisione totale delle legge edilizia cantonale introduce la possibilità alternativa di svolgere una procedura (sempre di tipo ordinario) in due fasi. 

A cosa serve? “Il vantaggio della procedura ordinaria in due fasi - spiega il messaggio del Consiglio di Stato del 3 giugno scorso - va ricercato nella possibilità di presentare una domanda di costruzione senza una progettazione tecnica di dettaglio, e ottenere una licenza edilizia (di prima fase) che già sancisce – in modo certo e opponibile a terzi – la fattibilità giuridica di una costruzione”. Si potranno così reperire finanziamenti per la costruzione sulla base della licenza di prima fase e affrontare solo nella seconda fase le spese della progettazione di dettaglio. Anche la scelta del tipo di impianti tecnici e materiali potrà essere differita nel tempo, adeguandola a soluzioni che rispecchino lo sviluppo tecnico-qualitativo. Si tratta di un chiaro vantaggio, soprattutto in caso di progetti edilizi complessi. 

In termini tecnici la procedura di prima fase è analoga a quella ordinaria, con la differenza che l’incarto non contiene gli atti relativi agli aspetti differiti, ma solo il loro elenco. La prima fase si conclude con una decisione relativa alla concessione (o al diniego) della “licenza edilizia di prima fase”. 

A questo punto, prima dell’inizio dei lavori, l’istante presenta al Municipio la domanda di costruzione di seconda fase, per gli aspetti differiti. Non vi è pubblicazione della domanda, ma solo la sua notifica ai già opponenti in prima fase, come pure ai terzi che in prima fase non hanno fatto opposizione, ma hanno chiesto di partecipare alla procedura di seconda fase. Solo alla fine della seconda fase, con la “licenza edilizia di seconda fase”, viene autorizzata l’esecuzione di lavori. 

Per quanto riguarda la procedura semplificata non vi sono modifiche sostanziali ma una migliore definizione di quando è applicabile e delle diverse competenze. Rimane applicabile in zona edificabile, alle opere di secondaria importanza previste dal regolamento, nel quale è presente un elenco esaustivo. 

In merito alla distinzione delle competenze tra il Dipartimento del territorio e il Municipio, se sono interessate competenze dell’autorità cantonale – sempre che non disponga di una specifica delega in materia –, il Municipio trasmette gli atti direttamente ai servizi cantonali interessati. Si conferma così la prassi che viene seguita attualmente.



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